CHE POTERI HA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ? CHI LO ELEGGE E PERCHÉ . di Antonio de Martini

I poteri, previsti dalla Costituzione agli articoli 87 e 88, del Presidente della Repubblica – eletto dalle Camere e da soli tre consiglieri per regione – sono impressionanti per numero e qualità . Si tratta di una tale serie di poteri politici, etici e di rappresentanza internazionale che la sola idea di farlo eleggere da mille persone su trenta milioni di elettori – come accade nel resto del mondo – è prova di una cultura pre-fascista che fece il suo tempo nel 1922 e che ci regalò il fascismo.
Li elenco :

Art 87 della Costituzione. Lo trascrivo alla lettera:
” Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’ unità nazionale,
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la nuova riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di leggi e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi previsti dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle camere.
Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di Difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Oltre a queste armi convenzionali, l’articolo 88 offre al Presidente anche l’arma atomica con una breve eccezione temporale:
” il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o, una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato”

Il solo limite democratico esistente a tanti circostanziati poteri semi-dittatoriali è offerto dall’articolo 89 che recita: ” Nessun atto del presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità .
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri atti indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.”

Leggendo questo articolo ci si rende conto che chi ha violato la Costituzione non è stato eventualmente Giorgio Napolitano, quanto i ministri che lo hanno lasciato fare. Sua colpa non veniale è casomai consistita nello scegliere come ministri personaggi molto giovani e inesperti sovente non in grado di opporsi al ” benefattore”. Da “proponenti” sono diventati “esecutori acritici” al riparo da eventuali sanzioni politiche in quanto mai sottoposti al vaglio degli elettori.

Il Presidente è inoltre protetto dall’articolo 90 – di chiara derivazione sabauda – che stabilisce ” il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.”
Questo articolo è piaciuto tanto alle forze politiche del dopoguerra che la deresponsabilizzazione ( con conseguente annessa impunibilità ) è stata estesa a mano a mano fino, lo scorso capodanno, agli spazzini e ai vigili urbani della città di Roma.
Unica eccezione a tanta clemenza Fabrizio Corona: ha un nome che ricorda la Monarchia.

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Commenti

  • gicecca  Il gennaio 29, 2015 alle 3:45 PM

    “Unica eccezione a tanta clemenza Fabrizio Corona: ha un nome che ricorda la Monarchia.”: detto da un mazziniano fa impressione. GiC

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    • antoniochedice  Il gennaio 29, 2015 alle 3:49 PM

      Quattordici anni a un gradasso grassatore mi paiono sproporzionati quando a colui che in una stazione del metrò ha ammazzato una donna con un pugno hanno dato quattro anni.
      Fa impressione.

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  • Anafesto  Il gennaio 29, 2015 alle 5:40 PM

    Mi sembra che l’intero post, azzecatissimo, sia destinato a far impressione.
    L’articolo 90 protegge il Presidente della Repubblica da tutto meno che dall’alto tradimento e per attentato alla Costituzione; viene da chiedersi se queste motivazioni possano essere applicate dagli stessi che dal Presidente sono stati “beneficiati”.
    In verità c’è stato qualcuno che si è adoperato per la messa in stato di accusa (impeachment, nel lugubre termine inglese) del Presidente appena dimesso, ma era esterno al parlamento e i “beneficiati” si sono subito opposti gagliardamente e alle sue dimissioni gli hanno concesso l’onore delle armi (o sarebbe più opportuno dire tutti i benefit e una suntuosa pensione).

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    • antoniochedice  Il gennaio 29, 2015 alle 5:56 PM

      Poiché una legge per l’applicazione di questa norma costituzionale non é mai stata promulgata e nemmeno proposta, le possibilità di una sua approvazione sono remote ed ipotetiche.

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